CONSIDERATO che è necessario intervenire a tutela della salute e dell’igiene pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all’uomo attraverso la puntura di zanzare anche in considerazione del fatto che:
nel corso dell’estate 2007 si è verificata la prima epidemia accertata in Italia da virus di origine tropicale denominato Chikungunya nell’area del ravennate e che tale virus ha quale vettore la zanzara tigre (Aedes albopictus);
nel corso della estate 2009 si sono verificati, in otto provincie del nord Italia, numerosi casi di contagio da West Nile Disease (WND), febbre del Nilo e che tale virus ha anche quale vettore la zanzara autoctona Culex pipiens;
nel corso dell'estate 2017, come certificato dal ministero della Salute e dall’Istituto superiore di sanità (Iss), si è verificata una epidemia di Chikungunya in Italia, nella Regione Lazio e nella Regione Calabria;
nel corso dell’estate 2020, come riferito dall’Istituto Superiore della Sanità, sono stati registrati in Veneto casi autoctoni di Dengue;
nel corso dell’estate 2022 è stata verificata la presenza per la prima volta della zanzara Anopheles labranchiae nella Regione dell’Umbria, in particolare nell’area del lago Trasimeno, zanzara potenzialmente in grado di trasmettere la malaria;
nel 2023, come riferito dall’Istituto Superiore di Sanità si sono verificati in provincia di Roma 38 casi di Dengue trasmessi localmente e 1 caso ad Anzio con esposizioni in diverse parti della città metropolitana di Roma;
nel corso dell’estate 2024 nel comune di Fano si sono verificati 199 casi di Dengue trasmessi localmente;
è documentata dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC 2014) l’attuale presenza e diffusione in tutto il territorio regionale delle zanzare (Aedes albopictus e Culex pipiens) responsabili della trasmissione all’uomo di numerose malattie;
l’intervento principale per la prevenzione di queste malattie è la massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare, e che pertanto è necessario esercitare la lotta alle zanzare agendo principalmente attraverso la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti larvicidi;
VISTA l’intesa Stato Regioni sancita in data 15 Gennaio 2020 sul documento recante "Piano Nazionale di Prevenzione, Sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020 – 2025";
VISTO il "Piano nazionale di sorveglianza e risposta alle arbovirosi trasmesse da zanzare invasive (Aedes sp.) con particolare riferimento ai virus chikungunya, dengue e zika – 2018;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2016 in tema di "Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza";
VISTA la Circolare Congiunta Ministero della Salute – Anci del 22/08/2016, inerente "Attività di disinfestazione per la tutela della Sanità Pubblica";
VISTA la circolare del Ministero della Salute del 16/06/2015 inerente "Sorveglianza dei casi umani di Chikungunya, Dengue, West Nile Disease";
VISTA la legge regionale 09 aprile 2015, n. 11: "Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali";
VISTA la Legge Costituzionale 18.10.2001, n. 3;
VISTE le circolari del Ministero della Sanità n. 13 del 19.07.1991 e n. 42 del 25.10.1993;
VISTE le deliberazioni di Giunta Regionale dell’Umbria n° 443 del 9 aprile 2003, n° 543 del 12/05/2004, n. 662 del 12.4.2005, n. 865 del 24.05.2006 e n. 469 del 26.03.2007, nonché i relativi Decreti del Presidente della Giunta regionale;
VISTE le indicazioni tecniche contenute nelle "Linee guida per il controllo di Culicidi potenziali vettori di arbovirus in Italia" predisposte dall’Istituto Superiore di Sanità;
PRESO ATTO delle indicazioni tecniche contenute nella deliberazione della Giunta della Regione Umbria n. 1205 del 22/09/2008;
CONSIDERATA l’informativa dell’Organizzazione Mondiale della Sanità in tema di "Malattie trasmesse da vettori" emanata in data marzo 2014;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, "Istituzione del servizio sanitario nazionale" con particolare riferimento all’art. n. 13 del Capo I del Titolo 1 ("Attribuzione dei comuni") e dell’articolo 32, comma 3, ("Funzioni di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria");
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento all’art. n. 50, comma 5, nel quale, tra le competenze attribuite al Sindaco - quale rappresentante della comunità locale - viene ricompresa, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, l’adozione di ordinanze contingibili e urgenti;
PRESO ATTO della nota della Azienda USL Umbria n. 1, Dipartimento di Prevenzione, protocollo n. 29404 del 10/02/2026, acquisita al protocollo del Comune con prot. n. 1473 del 10-02-2026, con la quale si invita l’Amministrazione comunale ad emanare specifica ordinanza sindacale al fine di assicurare efficaci interventi volti alla prevenzione della diffusione delle zanzare, con particolare riferimento alla zanzara tigre, e delle malattie di origine tropicale;
VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;
CONSIDERATO che l’Amministrazione comunale intende adottare e porre in essere tutte le misure idonee e necessarie a controllare, contenere e diminuire il fenomeno infestante;
ATTESO che, congiuntamente all’adozione del presente provvedimento, il Comune provvede alla messa in atto di apposite iniziative, in collaborazione con la competente Azienda USL, volte a informare e sensibilizzare i cittadini, sui corretti comportamenti da adottare anche attraverso l’uso di strumenti già predisposti e messi a disposizione dalla Regione Umbria e/o dai Servizi sanitari locali;
CONSIDERATO che i luoghi in cui le zanzare depongono le uova e dove si sviluppano le larve, sono costituiti da qualsiasi sito nel quale è presente acqua stagnante;
ORDINA
Nel periodo compreso tra il 1 di marzo 2026 ed il 30 novembre 2026
1. a tutti i cittadini, soggetti pubblici, amministratori condominiali, società che gestiscono le aree di centri commerciali, artigianali, industriali, a coloro che gestiscono attività di ricezione turistica quali camping, alberghi, agriturismi e assimilati, e attività di ristorazione con aree all’aperto di:
a. non abbandonare negli spazi pubblici e privati, compresi terrazzi e balconi, contenitori di qualsiasi natura e dimensione (barattoli, secchi, bidoni, sottovasi, vasche) nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta d’acqua stagnante anche temporanea;
b. di eliminare negli orti, nei giardini, nei cantieri, qualsiasi prolungata raccolta di acqua in contenitori non abbandonati ma sotto il controllo di chi ne ha proprietà o l'uso effettivo (annaffiatoi, secchi, sottovasi, bidoni o altro materiale per le attività lavorative), svuotando l'acqua e mantenendo i contenitori al riparo dalle piogge;
c. prosciugare completamente le piscine non in esercizio e le fontane o in alternativa eseguirvi adeguati trattamenti larvicidi oppure immettervi pesci larvivori. Qualora le piscine vengano ricoperte con teli è necessario svuotare settimanalmente l'acqua accumulatasi;
d. trattare l’acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque, ricorrendo a prodotti contro le larve di zanzara, acquistabili presso farmacie e rivendite di prodotti per l’agricoltura. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta. Il trattamento contro le larve di zanzara può essere eseguito direttamente da parte degli stessi proprietari o utilizzatori degli spazi oppure avvalendosi di imprese di disinfestazione; a tal proposito dovrà essere conservata la documentazione attestante l’avvenuto trattamento o il documento di acquisto dei prodotti utilizzati autonomamente;
2. a tutti gli amministratori di condomini di:
comunicare entro il 30 marzo 2026, al Servizio Controllo Organismi Infestanti del Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL Umbria n.1 via e-mail aslumbria1@postacert.umbria.it, l’elenco dei condomini da loro amministrati, specificando per quali sia stato necessario attivare un programma di trattamenti contro le larve di zanzare, il nominativo della ditta di disinfestazione che effettua gli interventi ed il prodotto utilizzato. Il trattamento può essere effettuato anche autonomamente;
3. ai gestori di depositi, anche temporanei, di pneumatici per attività di riparazione, generazione e vendita e ai detentori di pneumatici in generale, di:
a. provvedere, nel caso di impossibilità di procedere ad una idonea copertura degli pneumatici, alla disinfestazione dei potenziali focolai larvali ogni 15 giorni;
b. comunicare, in questo caso, almeno 48 ore prima dell’intervento, la data del trattamento di disinfestazione, nonché il tipo di sostanza utilizzata, al Servizio Controllo Organismi Infestanti del Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL Umbria n. 1 via e-mail aslumbria1@postacert.umbria.it che provvederà ai controlli necessari;
4. ai proprietari e responsabili di attività di rottamazione ed in genere di stoccaggio di materiali di recupero e di smaltimento di rifiuti di:
a. adottare tutti i provvedimenti efficaci a evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d’acqua;
b. provvedere nei riguardi dei materiali stoccati all’aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, alla disinfestazione dei potenziali focolai larvali ogni 15 giorni;
5. a coloro che gestiscono allevamenti di equini e allevamenti avicoli di:
svuotare completamente ogni 2-3 giorni le vasche utilizzate come abbeveratoio per gli animali e trattare con prodotti larvicidi oltre che pozzetti, scarichi pluviali e tombini in genere, scoline, fossi irrigui; i trattamenti possono essere effettuati da ditte specializzate oppure in proprio.
AVVERTE CHE
la responsabilità delle inadempienze alla presente ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui le inadempienze saranno riscontrate;
la mancata osservanza di tali disposizioni è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00.
DISPONE INOLTRE CHE
l’attività di vigilanza e controllo sull’esecuzione del presente provvedimento e l’applicazione delle sanzioni ai trasgressori sono demandate al Corpo di Polizia Municipale, al Personale Ispettivo del Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL Umbria n |_1_| - U.O.C. ISP- Servizio Controllo Organismi Infestanti – nonché ad ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti;
la vigilanza si esercita tramite sopralluoghi e tramite riscontro dei documenti di acquisto dei prodotti per la disinfestazione da parte dei soggetti pubblici e privati interessati dalla presente ordinanza o degli attestati di avvenuta bonifica rilasciati da imprese specializzate;
la presente ordinanza sia adeguatamente pubblicizzata.
Copia della presente Ordinanza verrà notificata nelle forme di Legge al Corpo di Polizia Municipale (sede), al Personale ispettivo del Dipartimento di Prevenzione della AUSL n. 1 - U.O.C.ISP - Servizio Controllo Organismi Infestanti e altri corpi di Polizia.