L'art. 4-bis, comma 2, della legge n. 459/01, modificato da ultimo dall'art. 6, comma 2, lett a) della legge 3 novembre 2017 n. 135 prevede che l'opzione di voto per corrispondenza degli elettori temporaneamente all'estero deve essere inviata direttamente al comune di iscrizione nelle liste elettorali entro il trentaduesimo giorno antecedente la data di votazione e, quindi, entro il 18 febbraio p.v., in tempo utile per l'immediata comunicazione al Ministero dell'interno. L'opzione potrà pervenire al comune per posta ordinaria o per posta elettronica, anche non certificata, e potrà essere recapitata a mano anche da persona diversa dall'interessato. Per quanto attiene ai contenuti e alle modalità di inoltro, la dichiarazione di opzione, redatta su carta libera e necessariamente corredata di copia di un documento di identità valido dell'elettore, deve in ogni caso contenere l'indirizzo postale estero cui va inviato il plico elettorale ed una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 1 del citato art. 4-bis, resa ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 2000